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Normativa detenzione e custodia armi

“La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.”


LA CUSTODIA DELLE ARMI

Non è sufficiente acquistare legalmente un’arma mediante nulla osta o licenza di porto d’armi. Non basta neppure la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, che deve avvenire entro settantadue ore: una volta a casa, ai sensi dell’articolo 20 della legge numero 110/1975 bisogna assicurare la custodia, anche di una singola arma e di una singola scatola di munizioni,

“con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Contrariamente all’opinione diffusa, la principale ragione per cui è necessario custodire con la massima cura le armi non è tanto quella di evitarne la sottrazione ma è quella di evitare rischi per la sicurezza pubblica, vale a dire incidenti (o delitti), che potrebbero verificarsi con l’uso indebito dell’arma. L’articolo 20 bis della citata legge numero 110/1975 vieta, inoltre, di consegnare armi a minori, a persone incapaci o imperite nel maneggio di un’arma. Punisce anche la trascuratezza nella custodia, al fine di impedire che alcuna delle persone … [minori, incapaci etc.] giunga ad impossessarsene agevolmente.
Le armi devono essere custodite con la massima diligenza in modo che non possano finire in mani sbagliate.
Pertanto, in linea di massima, è importantissimo fare in modo che le armi vengano tenute in modo tale da non essere alla portata di chiunque.